Le tasse scolastiche previste per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore (art. 200, comma 1, Dlgs n.
297/1994) sono:
- tassa di iscrizione;
- tassa di frequenza;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi.
Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario.
L’importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.
L’importo è di 15,13 euro.
Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.
L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
RIEPILOGO TASSE SCOLASTICHE E IMPORTI
Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse
scolastiche sono:
- tassa di iscrizione € 6,04;
- tassa di frequenza € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche-
IBAN: IT45R0760103200 000000001016.
Per gli studenti che frequentano le scuole della Regione Sicilia le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 205906 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche Regione Sicilia –
IBAN: IT26S0760103200 000000205906
Dal 1° gennaio 2020 è possibile effettuare il versamento delle tasse scolastiche tramite il modello F24
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019, che si
allega.
Risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019
Per versare le tasse scolastiche con il modello F24 è necessario indicare i seguenti codici tributo:
- TSC1 per Tasse scolastiche – iscrizione
- TSC2 per Tasse scolastiche – frequenza
- TSC3 per Tasse scolastiche – esame
- TSC4 per Tasse scolastiche – diploma.
Di seguito alcuni esempi di compilazione nel caso di versamento delle tasse di iscrizione e di
frequenza:
Modelli (fac simile) e istruzioni>>
Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994).
Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare
superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200,
comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).
Risoluzione N. 106/E>>
Richiesta di rimborso tasse
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.
Le tasse scolastiche sopradescritte non vanno confuse con il contributo volontario che può essere pagato direttamente alla scuola e con il pagamento della quota assicurativa, che è invece richiesta annualmente agli studenti di tutte le classi, dal primo al quinto anno.
Personale scolastico